Agevolazioni fiscali – Bonus aggregazioni

Agevolazioni fiscali – Bonus aggregazioni

Circolare N. 26/2020

Oggetto: Agevolazioni fiscali – Bonus aggregazioni

Per le società di capitali risultanti dalle operazioni di scissione, fusione e conferimento realizzate dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2022, si considera riconosciuto ai fini fiscali, il valore dell’avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell’imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio per un valore non eccedente 5 milioni di euro.

Possono accedere al bonus aggregazioni, le imprese:

  • operative da almeno due anni;
  • che non facciano parte dello stesso gruppo societario;
  • che non siano legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20%;
  • che non siano controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c.;

Il bonus aggregazioni si sostanzia nel riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro, del valore di avviamento e di quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto della imputazione in bilancio – secondo corretti principi contabili – del disavanzo da concambio.

Sono esclusi dal riconoscimento fiscale il disavanzo da concambio imputato ai beni del magazzino e/o alle partecipazioni.

Si realizza la decadenza dall’agevolazione qualora la società risultante dall’aggregazione effettui ulteriori operazioni straordinarie ovvero ceda i beni iscritti o rivalutati nei primi quattro periodi di imposta dall’effettuazione dell’operazione straordinaria, fatta salva la possibilità di presentare interpello ai sensi dell’art. 11, comma 2, legge n. 212/2000.

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