30 Lug Cedibilità dei crediti d’imposta da parte delle imprese
Guida N.2/2020
Oggetto: Cedibilità dei crediti d’imposta da parte delle imprese.
Con la crisi economica determinata dall’emergenza COVID-19, è emersa in maniera sempre più diffusa la condizione di disporre la “monetizzazione” dei crediti d’imposta – a vario titolo – maturati dalle imprese. Di seguito, si propone una nota riassuntiva – ancorché non esaustiva – che si propone di fornire taluni primi chiarimenti al riguardo.
Le cessione dei crediti d’imposta è uno strumento per immettere velocemente liquidità nelle casse delle imprese, dati i tempi di riscossione non agevolmente preventivabili.
Occorre, prima di tutto, distinguere i crediti oggetto della cessione.
CREDITI TRIBUTARI: TUTTI I CREDITI RICHIESTI A RIMBORSO NEL QUADRO RX DEL MODELLO REDDITI (IRES; IRAP; IVA; Addizionali)
Condizione preliminare alla cessione dei crediti tributari è la richiesta di rimborso da parte del cedente, per mezzo della presentazione della dichiarazione annuale.
Relativamente al credito Iva, una recente modifica della disciplina ad opera del Decreto Crescita, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2020, ha dato il via anche alla cedibilità del credito Iva infrannuale, maturato in sede di liquidazione Iva trimestrale.
Sebbene la normativa si riferisca a crediti chiesti a rimborso, di cui l’Amministrazione finanziaria conosca l’esistenza, è possibile per il contribuente cedere anche un credito futuro, tenendo comunque presente che la cessione avrà carattere interno tra le parti e sarà, invece, efficace nei
confronti dell’Amministrazione finanziaria solo con l’opzione di richiesta di rimborso esercitata nel quadro della dichiarazione (risoluzione n. 279/E/2002 e risposta interpello n. 1 del 2019).
Il cedente, dovrà stipulare un contratto di cessione del credito, avente i seguenti requisiti minimi:
- Individuazione delle parti contraenti
- Oggetto del contratto
- Importo del credito ceduto
- Obbligo di notifica della cessione al debitore ceduto
La cessione dovrà obbligatoriamente essere comprovata da un atto pubblico o da una scrittura privata, autenticata dal notaio e depositata presso l’ente competente e l’agente della riscossione.
Solo a questo punto, l’Agenzia delle Entrate erogherà il rimborso al soggetto cessionario.
L’Amministrazione finanziaria potrà procedere al recupero delle somme erroneamente rimborsate, con conseguenza per il cessionario di rispondere in solido con il cedente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate e sempre che l’Ufficio abbia notificato gli atti di recupero.
CREDITI D’IMPOSTA DA AGEVOLAZIONI – QUADRO RU MODELLO REDDITI
L’istituto della cessione del credito non è applicabile, invece, ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese o che possono essere utilizzati esclusivamente in “compensazione” dal cedente. Per citarne alcuni, sono tali i crediti indicati nel quadro RU del modello Redditi riguardanti; il credito per le attività di ricerca e sviluppo; il credito d’imposta mezzogiorno; etc..
Ciò premesso, il D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio)– con l’articolo 122 ha introdotto la possibilità di cedere alcuni crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.
I crediti cedibili sono:
- il credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 del decreto Cura Italia);
- il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 del decreto Rilancio);
- il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del decreto Rilancio);
- il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125 del decreto Rilancio).
I soggetti beneficiari devono presentare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello allegato al provvedimento, che deve contenere, a pena d’inammissibilità::
- il codice fiscale del cedente che ha maturato il credito d’imposta;
- la tipologia del credito d’imposta ceduto e il tipo di contratto a cui si riferisce;
- l’ammontare del credito d’imposta maturato e i mesi a cui si riferisce;
- l’importo del credito d’imposta ceduto;
- gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta;
- il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, con l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi; la data in cui è avvenuta la cessione del credito.
L’utilizzo del credito ceduto in capo al cessionario avviene con le stesse modalità con le quali i crediti sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente.
I cessionari possono utilizzare il credito ceduto in compensazione nel modello F24 senza applicazione dei limiti annuali di compensazione di 1 milione e 250.000 euro; la quota non utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
Gli stessi cessionari, in caso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, rispondono soltanto dell’eventuale utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
CREDITI DA DETRAZIONI – ECOBONUS
I contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone e società di capitali), a cui sono state riconosciute delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazioni e risparmio energetico, sugli immobili posseduti o detenuti a qualsiasi titolo (immobili strumentali”; “immobili merce”; “immobili patrimonio), possono optare per la cessione del credito d’imposta, in luogo della detrazione fiscale diretta, con possibilità anche di cessione successiva ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e/o altri intermediari finanziari.
Il cedente dovrà comunicare l’avvenuta cessione attraverso i canali telematici messi a disposizione dell’agenzia delle Entrate; il soggetto cessionario dovrà, a sua volta, accettare il credito accedendo alla propria pagina personale sul sito dell’Agenzia delle Entrate. I crediti d’imposta di siffatta natura, potranno essere utilizzati in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 o 10 quote annuali). La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno, non può essere spesa negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso, né ulteriormente ceduta.