Decreto di Agosto – DL n. 120/2020 – Le principali disposizioni fiscali

Decreto di Agosto – DL n. 120/2020 – Le principali disposizioni fiscali

Circolare N. 30/2020

Oggetto: Decreto di Agosto – DL n. 120/2020 – Le principali disposizioni fiscali

Numerose le novità di rilievo contenute nel decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, avente ad oggetto “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.

Si analizzano le misure di carattere fiscale:

Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020

È possibile rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione potrà essere eseguita nel bilancio 2020 o 2021, distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del solo 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Se si ritiene di voler distribuire la riserva che si forma il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Affitti: credito d’imposta sui canoni ampliato di un ulteriore mese

L’articolo 77 interviene sul testo del D.L. 34/2020 (convertito Legge 17 luglio 2020, n. 77) per allargare anche al mese di giugno la disposizione di cui all’articolo 28, comma 5. Il credito si applica quindi ai pagamenti di affitto dei mesi di marzo, aprile, maggio e ora anche giugno. (oltre a luglio per attività turistiche)

La disposizione prevede un credito d’imposta nella misura del 60% dall’articolo 28 D.L. “Rilancio”, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi del periodo d’imposta precedente (quindi, superiore o inferiore a 5 milioni di euro).

È inoltre prorogato di un ulteriore mese, per tutte le imprese, il suddetto credito d’imposta. Di conseguenza, il “bonus” spetta in relazione all’importo versato nel periodo d’imposta 2020:

  • con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, per la generalità delle imprese e professionisti;
  • con riferimento ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale.

Sponsorizzazioni: nuovo credito d’imposta investimenti pubblicitari

Per l’anno 2020 è introdotto un nuovo credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:

  • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche
  • società sportive professionistiche
  • società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile

Il credito d’imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Sono escluse dalla disposizione di cui al presente articolo le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Sono escluse dalla disposizione di cui al presente articolo le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

L’articolo 97 concede una ulteriore rateizzazione degli importi in scadenza negli scorsi mesi di marzo, aprile e maggio, relativi agli importi di IVA, ritenute, contributi INPS e premi INAIL, che erano state prorogate dapprima al 31/5/2020 dal DL 18/2020 (per approfondire: Decreto Cura Italia: misure a sostegno della liquidità) e successivamente al 16 settembre dal DL 34/2020; al ricorrere di determinati requisiti era stata concessa la proroga, non a tutti quindi, ed ora quelle scadenze vengono ulteriormente riprogrammate:

  • il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 oppure mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre.
  • il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021.

Moratoria prestiti e mutui e sospensione scadenza titoli di credito

L’articolo 65 del decreto agosto proroga la moratoria su prestiti e mutui per le PMI: il termine del 30 settembre 2020 previsto dall’art. 56 del DL Cura Italia viene ora esteso al 31 gennaio 2021.
Si tratta di:

  • aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti
  • prestiti non rateali
  • rate dei mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e pagamento delle rate o dei canoni di leasing

Per le imprese già ammesse alla moratoria la proroga opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.

Le imprese che finora non avevano chiesto questa agevolazione possono farlo ora e valgono naturalmente le medesime condizioni e modalità previste dall’articolo 56 del già citato DL 18 (cura Italia).

Una norma simile, nell’ottica di lasciare liquidità ai cittadini, è prevista dall’articolo 76 del Decreto: i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 agosto 2020.

La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

Versamento secondo Acconto IRPEF-IRES e IRAP in scadenza 30/11/2020

Il Decreto Legge 104 – all’articolo 98 – interviene anche sul termine di versamento del secondo acconto 2020 delle imposte sui redditi IRPEF/IRES e IRAP (e diamo per scontato anche dei contributi INPS secondo acconto) che sarebbero in scadenza al 30/11/2020; il rinvio vale però per i soli contribuenti anche solo potenzialmente interessati dagli ISA (esempio minimi e forfettari, oppure ultimo anno, ecc.) che abbiano subito un calo del
fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Sono interessati alla proroga i soggetti che:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indicatori Sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’articlo 9-bis D.L. n. 50/2019;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a euro 5.164.569).

Inoltre, in considerazione del comma 2 dell’articolo 98, che rinvia all’articolo 1, comma 2, DPCM 27 giugno 2020), possono beneficiare del maggior termine anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario ex L. 190/2014, oppure il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, c.1, D.L. 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorchè esclusi dalla relativa applicazione);
  • presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (ad esempio, inizio o cessazione dell’attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, etc.);
  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i predetti requisiti o dichiarano redditi per trasparenza, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 TUIR: il più ampio termine riguarda, pertanto, anche i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni tra artisti o professionisti, i soci di società di capitali trasparenti.

Il termine di versamento della seconda o unica rata di acconto è prorogato al 30 aprile 2021.

Proroga riscossione coattiva

La disposizione dell’articolo 99 sposta dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini di riscossione coattiva ad esempio delle cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie.
La disposizione proroga i termini dei versamenti, derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie (articolo 29, D.L. 78/2010) e non tributarie (articolo 30, D.L. 78/2020).

Di conseguenza, i relativi versamenti sono effettuati, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2020 (cioè, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione).

Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020 (e non più entro il 31 agosto 2020), la decadenza dai benefici della rateazione (articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.

Misure per il comparto turistico e le attività ricettive – esenzione IMU saldo 2020

Come già avvenuto per la prima rata 2020, viene eliminato il pagamento anche della seconda rata IMU per alberghi e strutture ricettive turistiche, ma a condizione che la proprietà sia anche gestore, e immobili fieristici.

L’articolo 78 stabilisce che per l’anno 2020 non è dovuta la seconda rata IMU relativa a:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere

L’articolo 79 prevede un credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 10 della legge 29 luglio 2014, n. 106, riconosciuto, nella misura del 65%, per gli anni 2020 e 2021.

Gli Interventi ammessi sono i seguenti:

  • interventi di manutenzione straordinaria interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001;
  • interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380/2001;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi di incremento dell’efficienza energetica;
  • acquisto di mobili e componenti d’arredo.

Proroga esonero TOSAP e COSAP

È prevista la proroga dal 31 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020dell’esonero dal pagamento della TOSAP e COSAP a favore delle imprese di pubblico esercizio, di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.

Sempre al 31 dicembre 2020, è prorogato il termine di presentazione in via telematica delle domande per la concessione di suolo pubblico, e la possibilità di posa in opera di strutture amovibili in strade quali dehors,
elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività, senza chiedere la preventiva autorizzazione.

Contributi per i ristoranti

L’articolo 58 introduce un contributo a fondo perduto per le imprese in attività con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Il predetto contributo spetta ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Contributi per esercenti nei centri storici

L’articolo 59 determina un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti dei centri storici.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del
corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

  • 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila;
  • 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
  • 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro.

Nuove maggioranze assemblee per lavori Condominiali – agevolazioni fiscali

Una norma molto interessante permette, in deroga alle ordinarie regole, di rendere valide le assemblee condominiali di approvazione di lavori rientranti nei superbonus 110%: grazie all’articolo 63 sarà sufficiente la maggioranza dei voti degli intervenuti in assemblea e di almeno un terzo del valore dell’edificio.

Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società

Ai sensi dell’articolo 71 alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le modalità semplificate previste dall’articolo 106 Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Autotrasporto: deduzione forfettaria spese non documentate

E’ incrementata la dotazione finanziaria finalizzata ad aumentare per il 2020 la deduzione forfetaria di spese non documentate ex art. 1, c. 106, legge 266/2005 (si veda News n. 44/2020).

Per effetto di tale disposizione, le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2020 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente (come chiarito con il comunicato stampa del Dipartimento finanze del 18 agosto 2020), ossia:

  • 48 euro, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi);
  • 16,8 euro per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa (35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

Raddoppio valore fringe benefit aziendale esentati – € 516,46

La disposizione raddoppia per l’anno 2020 la soglia dell’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito. Il limite, pertanto, è portato da 258,23 euro a 516,46 euro.

Bonus assunzioni

Il bonus assunzioni introdotto dal decreto agosto è un incentivo per le aziende che assumono personale a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020. Prevede uno sgravio del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino ad un massimo di 8.060 euro annui. Vale anche per la trasformazione di contratti a tempo determinato in tempo indeterminato.

Il nuovo bonus assunzioni 2020 spetta a tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione di quelli del settore agricolo. Può essere concesso solo per l’assunzione e la stabilizzazione di lavoratori subordinati, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato (ad esclusione di contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico). Non sono previsti limiti di età per i lavoratori da assumere tuttavia, non devono aver avuto un contratto a tempo indeterminato con l’azienda che assume nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata.

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