04 Set Credito di imposta pubblicità 2020
Circolare N. 31/2020
Oggetto: credito di imposta pubblicità 2020
I soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali, possono richiedere un credito di imposta fino al 50%, per gli investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali effettuati o da effettuare nel 2020.
Sono ammissibili al credito di imposta le spese per campagne pubblicitarie:
- sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, locali o nazionali non partecipate dallo Stato, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione;
Come chiarito nell’ambito delle FAQ pubblicate dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, può essere considerato investimento ammissibile anche l’acquisto di spazi pubblicitari effettuato sul sito web di un’agenzia di stampa.
Non sono agevolabili le spese per televendite, di grafica pubblicitaria su cartelloni, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online e similari.
Per gli investimenti effettuati nel 2020 le istanze per l’accesso al credito d’imposta sono due. La prima, da presentare dal 1° al 30 settembre 2020, per “prenotare” l’agevolazione in funzione delle spese sostenute o che si intende sostenere entro il 31 dicembre 2020.
Successivamente, dal 1° al 31 gennaio 2021, si dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva, appositamente attestata da soggetti abilitati (revisori legali, dottori commercialisti), con cui si dichiara che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta inviata (dal 1° al 30 settembre 2020), sono stati effettivamente realizzati nell’anno 2020. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili verrà effettuata una ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che hanno presentato la comunicazione telematica.
Il credito può essere utilizzato solo in compensazione e la presentazione della domanda può essere effettuata soltanto mediante i servizi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.
L’agevolazione è concessa in base al regime “de minimis”1 e quindi nel limite di spesa di € 200.000 per triennio. Il credito concorre alla formazione della base imponibile IRPEF, IRES e IRAP.
1 Aiuti di stato di piccola entità ottenuti da una impresa che non può superare, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro.