Recupero accise autotrasportatori – carbon tax

Recupero accise autotrasportatori – carbon tax

Circolare N.36/2020

Oggetto: recupero accise autotrasportatori – carbon tax

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attraverso apposita istanza, permette il recupero dell’accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato nel settore del trasporto.

Possono usufruire dell’agevolazione:

  • l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
    • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
    • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
  • l’attività di trasporto persone svolta da:
    • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
    • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
    • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
    • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
  • l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Il rimborso, pari a 214,18 euro per mille litri di prodotto, è utilizzabile in compensazione con modello F24 ovvero richiesto a rimborso.

Non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione:

  • veicoli di categoria euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti esercenti trasporto di merci e persone;
  • veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate per gli esercenti trasporto merci.

Con l’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha precisato che, ai fini del rimborso accisa, occorre sempre indicare obbligatoriamente la targa del veicolo rifornito.

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