Regime MOSS commercio elettronico

Regime MOSS commercio elettronico

Circolare N.37/2020

Oggetto: Regime MOSS commercio elettronico

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attraverso apposita istanza, permette il recupero dell’accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato nel settore del trasporto.

A partire dal 01 luglio 2021 saranno introdotto importante novità in tema di commercio elettronico. In particolare, con l’eliminazione delle soglie previste dagli stati membri e l’equiparazione del commercio elettronico indiretto a quello diretto, le cessioni di beni effettuate “elettronicamente” da soggetti stabiliti in Italia nei confronti di soggetti consumer stabiliti negli stati membri UE, è previsto che:

  • fino alla soglia minima annua di 10.000 euro, quale valore al netto dell’imposta, l’Iva si applicherà nel Paese dove è stabilito il cedente soggetto passivo dell’imposta;
  • superata la soglia minima annua di 10.000 euro, si applicherà, a partire da tale data, l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destinazione dei beni.

Quindi, a decorrere dal 1° luglio 2021, al superamento del limite monetario di € 10.000, i cedenti, quali soggetti passivi d’imposta, potranno optare per:

  • identificazione nello stato membro di destinazione;
  • la registrazione al Moss (Mini one Stop Shop).

In pratica, quindi, gli operatori commerciali dovranno necessariamente valutare se identificarsi in ciascun Paese ove effettuino cessioni per importi superiori a 10.000 euro all’anno, oppure se utilizzare il sistema del MOSS.

I soggetti registrati al regime speciale MOSS sono tenuti a presentare una dichiarazione Iva da trasmettere entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento anche in assenza di operazioni.

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