11 Giu Nuovo regime terzo settore
Circolare N. 15/2021
Oggetto: 398/1991 e riforma del Terzo Settore, Runts e novità fiscali.
Con il D.lgs. 117/2017 è stato completamente riordinato tutto il Terzo Settore prevedendo una normativa uniforme per tutti gli enti nonché un unico registro (Runts).
Si premette che l’iscrizione al RUNTS non è obbligatoria ma è necessaria per avere la qualifica di ente del terzo settore nonché delle agevolazioni fiscali e non previste per le attività commerciali svolte.
Aspetti fiscali
Per tutte le associazioni diverse dalle associazioni sportive dilettantistiche (Asd), con la completa attuazione della riforma del Terzo settore verrà meno la possibilità di optare per il regime previsto dalla legge 398/1991 dall’anno successivo dell’entrata in vigore dei regimi fiscali previsti dalla normativa ETS i quali sono subordinati all’autorizzazione dell’UE (ad oggi la richiesta risulta ancora non inviata – fonte Ilsole24ore del 08/06/2021).
Una volta avuta l’autorizzazione dalla UE ed ultimata la riforma del terzo settore, gli altri enti quindi potranno decidere di rimanere al di fuori del Terzo settore o di iscriversi al RUNTS.
Le associazioni che decideranno di rimanere al di fuori del Terzo settore, senza iscriversi al Runts, applicheranno ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni previste dal Tuir, incluso l’articolo 145. Quindi o il regime ordinario (costi e ricavi) ovvero il criterio forfettario di cui all’art.145. Ai fini Iva, invece, le associazioni che decidono di non accedere al Terzo settore non potranno più fruire della detrazione forfettaria del 50% prevista dalla legge 398/1991 e saranno soggette a tutti gli adempimenti generali previsti dal Dpr 633/1972. Pertanto troverà applicazione il regime IVA ordinario con i conseguenti adempimenti (li.pe, dichiarazione IVA, tenuta dei registri……)
Si precisa che con la piena attuazione della riforma ETS sono previsti dei regimi forfettari di determinazione del reddito. I principali sono:
APS: associazioni di promozione sociale
| APS | |
|---|---|
| Reddito | Ricavi commerciali non superiori a € 130.000 coeff. Del 3% |
| IVA | Nessun obbligo di rivalsa e mancato diritto alla detrazione. È necessaria l’integrazione delle fatture in reverse charge nazionale ed extra nazionale |
Altri Enti del terzo settore:
| Altri enti del terzo settore | Soglie | Coefficiente di imponib. | |
|---|---|---|---|
| Imposte sul reddito | Prestazioni di servizi | fino a € 130.000 | 7% |
| da 130.001 euro a 300.000 euro | 10% | ||
| Oltre 300.000 | 17% | ||
| Altre attività | fino a € 130.000 | 5% | |
| da 130.001 euro a 300.000 euro | 7% | ||
| Oltre 300.000 | 14% | ||
| IVA | Trovano applicazione le regole ordinarie | ||
Conclusioni
Pertanto, le associazioni oggi hanno la possibilità redigere gli statuti secondo la nuova normativa ETS e di richiedere già l’iscrizione al RUNTS. Fintanto che l’Italia non provvederà ad inoltrare la richiesta di autorizzazione dei nuovi regimi fiscali alla UE, ci si potrà comunque avvalere della 398/1991 fino all’anno in cui si è avuta l’autorizzazione (ad esempio: autorizzazione nel 2021, la 398/1991 per le associazioni diverse dalle ASD non potrà essere più applicata a partire dal 01/01/2022).
Resta fermo che con l’iscrizione al RUNTS sono richiesti una serie di adempimenti a carico degli ETS. In particolare:
-
- Superati i 220.000€ di ricavi dovrà essere redatto il bilancio sociale nonché la relazione di missione da depositare al RUNTS. Per ricavi inferiori ai 220.000€ potrà essere redatto nella forma di rendiconto di cassa da depositare al RUNTS;
- Istituire i seguenti libri obbligatori:
- Il Libro degli associati o aderenti;
- Il Libro verbali assemblee dei soci;
- Il Libro verbali organo amministrativo;
- Il Libro verbali organo di controllo.
In alternativa si potrà scegliere di non iscriversi al Runts e quindi applicare i regimi fiscali su reddito previsti dal TUIR (ordinario-forfettario) ed IVA ordinari. Relativamente agli statuti, si procederà ad utilizzare i modelli standard comunemente utilizzati.