DDL n. 2320, di conversione del Decreto Sostegni Bis

DDL n. 2320, di conversione del Decreto Sostegni Bis

Circolare N.19/2021

Oggetto: DDL n. 2320, di conversione del Decreto Sostegni Bis

Di seguito, le principali novità:

  • ridefinizione dei termini di versamento delle rate della rottamazione ter, saldo e stralcio e definizione agevolata UE. Le nuove scadenze sono:
    • 31 luglio 2021, per le rate scadute tra il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
    • 31 agosto 2021, per le rate scadute il 31 maggio 2020;
    • 30 settembre 2021, per le rate scadute il 31 luglio 2020;
    • 31 ottobre 2021, per le rate scadute il 30 novembre 2020;
    • 30 novembre 2021, per le rate scadute tra il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
  • proroga al 15 settembre 2021, senza applicazione della maggiorazione dello 0,40%, per i soggetti ISA e gli altri assimilati, del pagamento delle imposte sui redditi, IRAP e IVA, in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto;
  • riapertura dei termini per procedere alla rivalutazione di terreni e partecipazioni in società non quotate, possedute alla data del 1° gennaio 2021. La redazione ed asseverazione della perizia, nonché il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta (o della prima rata), devono essere effettuate entro il 15 novembre 2021;
  • esenzione dall’IMU dovuta nel 2021 per gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020 e la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021 ovvero la cui convalida di sfratto per morosità sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e la cui esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;
  • la riduzione, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, dell’aliquota Iva al 5% per i reagenti e le apparecchiature diagnostiche destinati a essere utilizzati per progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall’Unione europea e acquistati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza fini di lucro.
  • estensione del contributo a fondo perduto ai soggetti con ricavi/compensi da 10 a 15 milioni di euro sempreché in possesso degli altri requisiti per l’accesso al contributo del primo “decreto Sostegni” e a quelli “alternativi” disciplinati dal “Sostegni-bis”, vale a dire l’esistenza della partita Iva attiva al 26 maggio 2021 e il calo di fatturato di almeno il 30%;
  • contributo a fondo perduto per le imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’HORECA. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis” un decreto Mise/Mef dovrà definire le modalità applicative della norma, la cui efficacia è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea;
  • contributo per il settore la ristorazione collettiva. Le modalità di attuazione della disposizione, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, saranno definite da un decreto Mise/Mef, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”;
  • bonus locazioni per le attività commerciali con volume di affari superiore a 15 milioni di euro. Il beneficio è pari al 40% nel caso di contratti locazione e al 20% per gli affitti d’azienda;
  • bonus sanificazione, DPI e tamponi ex art. 32, riconosciuto, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. L’accesso al bonus – oltre che ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti – è consentito anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale e munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast;
  • Estensione del bonus vacanze ai pacchetti turistici, così come definiti dall’articolo 34 del D.Lgs. n. 79/2011 (articolo 7-bis, comma 1). Tale novità si aggiunge alla modifica alla disciplina del tax credit (dettata dall’art. 176 del D.L. 34/2020) prevista nel testo originario del decreto in vigore dal 26 maggio 2021, per effetto della quale il contributo – oltre che presso le strutture turistiche – può essere utilizzato anche presso agenzie di viaggi o tour operator per l’acquisto di un servizio turistico reso in Italia (articolo 7, comma 3);
  • passa dal 30 al 100% la misura del credito d’imposta spettante per le commissioni pagate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, se l’operatore economico adotta strumenti di pagamento elettronico (Pos) collegati ai registratori telematici ovvero strumenti di pagamento evoluto;
  • Per i soggetti che acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici, spetta un credito di imposta – utilizzabile esclusivamente in compensazione – in riferimento al costo sostenuto, nel limite massimo di spesa di 160 euro e nella misura del 70% (soggetti con ricavi e compensi nel periodo d’imposta precedente non superiori a 200mila euro), del 40% (ricavi/compensi fino a 1 milione), del 10% (ricavi/compensi fino a 5 milioni);
  • Ulteriore sospensione fino al 30 settembre 2021 (ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 23/2020) dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono cancellati d’ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso;
  • Perfezionata la norma del primo “decreto Sostegni” secondo la quale, nei casi in cui il locatario ha subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi per le restrizioni sanitarie, la crisi economica di taluni comparti e la riduzione dei flussi turistici a causa della pandemia, locatario e locatore devono collaborare tra loro per rideterminare il canone di locazione. Viene ora specificato che, se il locatario non ha avuto accesso, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall’emergenza ovvero non ha beneficiato di altri strumenti di supporto economico/finanziario concordati con il locatore, le parti sono chiamate a collaborare tra loro in buona fede per la ridefinizione del canone per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021. La disposizione vale per gli operatori economici che nel periodo l° marzo 2020 – 30 giugno 2021 hanno registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi inferiore almeno del 50% rispetto a quello del periodo 1° marzo 2019 – 30 giugno 2020 e la cui attività è rimasta obbligatoriamente chiusa per almeno 200 giorni, anche non consecutivi, a partire dall’8 marzo 2020.

Lo Studio Visconti e Associati e a disposizioni per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.

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