Bonus sanificazione, DPI e tamponi

Bonus sanificazione, DPI e tamponi

Circolare N.24/2021

Oggetto: bonus sanificazione, DPI e tamponi

L’art. 32 del decreto Sostegni bis ha introdotto il credito d’imposta per la sanificazione, l’acquisto di DPI e di tamponi relativamente alle spese sostenute nei mesi giugno, luglio e agosto 2021.

L’agevolazione è pari al 30% e spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Il credito di imposta spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

A norma dell’art. 32 del decreto Sostegni bis, sono ammissibili le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per:

  • la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro;
  • la somministrazione di tamponi a chi presta la propria opera nelle attività esercitate dai soggetti;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai DPI, ad esempio termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Se le richieste superano il totale delle risorse disponibili, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

L’ammontare della percentuale effettiva di credito d’imposta fruibile sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate entro il 12 novembre 2021.

Le domande possono essere presentate a partire dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

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