Versamenti somme a ruolo

Versamenti somme a ruolo

Circolare N.25/2021

Oggetto: versamenti somme a ruolo

Di seguito si riportano le principali novità relative ai versamenti delle somme a ruolo, come introdotte dal D.L. 146/2021.

art.1 – Rottamazione-Ter e Saldo e Stralcio
Viene disposto che ai fini della così detta “rottamazione-ter” e dell’istituto del “saldo e stralcio” le rate che erano da corrispondere nel 2020 e quelle che erano da corrispondere nel 2021, alle date del

  • 28 febbraio 2021;
  • 31 marzo 2021;
  • 31 maggio 2021;
  • 31 luglio 2021;

sono considerate versate in modo “tempestivo”, evitando l’inefficacia delle definizioni agevolate, se vengono versate integralmente entro il 30 novembre 2021.

art.2 – Cartelle di Pagamento ed Estensione del Termine Di Pagamento
Per quanto riguarda le cartelle di pagamento che sono notificate dalla data del 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, viene disposto che l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo consistente nel pagamento della cartella che, a regime, deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notificazione, può essere adempiuto nel più ampio tempo di 150 giorni.

art.3 – Estensione delle Rateazioni per i Piani di Dilazione
Viene disposto che i soggetti che alla data dell’8 marzo 2020 risultavano avere in essere piani di dilazione di pagamenti di somme iscritte a ruolo, decadono dalla predetta dilazione in caso di mancato pagamento di 18 rate, anche non consecutive, anziché di 10 rate come previsto in precedenza.
Tutti i contribuenti con piani di rientro in corso all’8 marzo 2020, decaduti alla data del 22 ottobre, sono di diritto riammessi alla rateazione. Inoltre, con riferimento agli stessi soggetti, si prevede che le somme sospese debbano essere pagate entro il 31 ottobre, tenendo conto del fatto che la nuova causa di decadenza dal beneficio del termine è elevata a 18 rate non pagate.
Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione in riferimento ai quali alla data del 22 ottobre 2021 i debitori risultano decaduti dai piani stessi, viene disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti eventualmente adottati dall’agente della riscossione tra il 1° ottobre 2021 e il 22 ottobre 2021 e che restano acquisti gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive, corrisposte con i versamenti delle rate sospese eventualmente eseguiti nel periodo dal 1° ottobre 2021 e il 22 ottobre 2021.

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