Decreto antifrode

Decreto antifrode

Circolare N.26/2021

Oggetto: Decreto antifrode – nuovi obblighi e controlli per i crediti derivanti dagli interventi di riqualificazione degli edifici

Al fine di prevenire comportamenti fraudolenti di diversa natura anche attraverso l’aumento artificioso dei lavori da svolgere allo scopo di ottenere un vantaggio superiore in termini di credito di imposta per interventi di riqualificazione degli edifici, il Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2021 ha approvato il decreto-legge recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”. Novità introdotte:

1. Visto di conformità e superbonus 110%
Viene previsto per il superbonus del 110% l’obbligatorietà del visto di conformità anche nel caso di utilizzo da parte del beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
L’obbligo del visto di conformità, tuttavia, non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (in quanto, in questi frangenti, l’Agenzia delle Entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata).

2. Visto di conformità cessione interventi diversi dal superbonus 110%
Viene introdotto l’obbligo del visto di conformità in caso di opzione, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, anche per la fruizione delle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al superbonus 110%. La norma del nuovo decreto prevede che, per le agevolazioni diverse dal superbonus 110%, in caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito “il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta”.

3. Controlli preventivi
Il decreto prevede che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, l’efficacia delle suddette comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni, che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.
Se, all’esito del controllo, non risultano confermati i rischi ovvero decorrano comunque i 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, la comunicazione stessa produce gli effetti previsti dalla legge. In caso contrario, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato telematicamente al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni in parola.

4. Poteri dell’Agenzia e profili sanzionatori
Viene stabilito che l’atto di recupero per i contributi indebitamente fruiti può essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

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