14 Mag Misure fiscali e contabili D.L. 23/2020
Circolare n.13/2020
Oggetto: Misure fiscali e contabili D.L. 23/2020
Vista la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure in materia di continuità delle imprese, di adempimenti fiscali e contabili, con il D.L. 23/2020 è stabilito:
Art.18
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi
Sospensione dei versamenti in autoliquidazione delle ritenute alla fonte e delle addizionali regionali e comunali in qualità di sostituto di imposta, dei versamenti dei contributi previdenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria e dell’IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, i quali:
- hanno ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e si è verificata una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;
- hanno ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro e si è verificata una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;
- hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019;
- hanno sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza a prescindere dal volume di affari, e hanno subito una riduzione di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.
I versamenti dovuti rispettivamente in aprile e in maggio sono posticipati al 30 giugno 2020, senza interessi e sanzioni, rateizzabili fino a un massimo di 5 rate mensili.
Art. 19
Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari
Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del 600/73 a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Art.20
Metodo previsionale acconti di giugno
Non trovano applicazione le sanzioni e gli interessi concernenti il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti di imposta qualora il versamento delle somme dovute non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
Art.21
Rimessione in termini per i versamenti
Se eseguiti entro il 16 aprile, si considerano regolarmente effettuati i versamenti originariamente in scadenza il 16 marzo e prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto Cura Italia. In tal caso non sarà irrogabile alcuna sanzione, né saranno dovuti interessi. La rimessione in termini vale anche per i contribuenti di maggiori dimensioni, con ammontare di ricavi/compensi nel periodo d’imposta precedente superiore a 2 milioni di euro, che avrebbero dovuto versare IVA, ritenute e contributi entro il 20 marzo.
Art.22
Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020
Per l’anno 2020 la consegna e la trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 sono prorogate al 30 aprile 2020.
Art.23
Proroga certificati ex art. 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997
I certificati relativi alla regolarità fiscale negli appalti (c.d. DURF appalti) ricevuti entro il 29 febbraio, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.
Art. 26
Semplificazioni versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Nell’ipotesi in cui l’imposta di bollo sulle e-fatture relative al primo trimestre 2020 sia inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio.
Nel caso in cui, invece, risulti inferiore a 250 euro l’importo complessivo dell’imposta dovuta per i primi sei mesi dell’anno, il versamento può essere posticipato alla scadenza prevista per il versamento del terzo trimestre, quindi al 20 ottobre 2020. Restano invariate le scadenze di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre.
Art.27
Cessione gratuita di farmaci ad uso commerciale
Per le cessioni gratuite di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso compassionevole, non opera la presunzione di cessione di cui all’art. 1 del D.P.R. 441/97.