Credito di imposta per investimenti in beni strumentali

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali

Circolare N. 3/2020

Oggetto: credito di imposta per investimenti in beni strumentali

La Legge di Bilancio 2020 ridefinisce in modo sostanziale la disciplina delle agevolazioni fiscali finalizzate agli investimenti in beni strumentali previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”.

In particolare alle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d’imposta in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente, dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime fiscale di determinazione del reddito. La spettanza del credito è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Sono invece escluse le imprese in stato di difficoltà e/o destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

 

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa:

  • beni ricompresi nell’allegato A della Legge 232/2016(ex iper-ammortamento). Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20% del costo per investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
  • beni ricompresi nell’allegato B della Legge 232/2016 (ex super-ammortamento beni immateriali). Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
  • beni diversi da quelli indicati nella Tabella A e B allegate alla Legge 232/2016 (ex superammortamento), per i quali il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Possono usufruirne anche i professionisti.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

<pusi:

  • beni indicati nell’articolo 164, comma 1, Tuir (mezzi di trasporto);
  • beni con aliquote di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%;
  • fabbricati e delle costruzioni;
  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla 208/2015 (condutture di imbottigliamento acque, di distribuzione gas, di acque termali….).
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, e spetta per i beni materiali, in cinque quote annuali di pari importo a partire dall’anno successivo dell’avvenuta acquisizione o interconnessione. Per i soli investimenti in beni immateriali, le quote annuali si riducono a tre.

Obblighi e adempimenti

Relativamente ai beni indicati nell’allegato A e B, dovranno essere oggetto di apposita comunicazione che sarà determinata mediante apposito decreto direttoriale del MISE con cui saranno stabilite le modalità e i termini per la fruizione dei crediti di imposta. Per i predetti beni inoltre, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche per includerli dell’Allegato A e B. Per i beni di costo unitario ad € 300.00, l’onere documentale può essere adempiuto anche attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Ai fini di successivi controlli, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194. In attesa di precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, le indicazioni in fattura potrebbero essere:

  • beni con credito al 6%: «beni indicati all’articolo 1, comma 188 della legge 27 dicembre 2019 n. 160»;
  • beni dell’Allegato A: «beni indicati all’articolo 1, comma 189 della legge 27 dicembre 2019 n. 160»;
  • beni dell’Allegato B: «beni indicati all’articolo 1, comma 190 della legge 27 dicembre 2019 n. 160»

Si potrebbe anche prevedere un’unica indicazione cumulativa per tutte le ipotesi: «beni indicati all’articolo 1, commi da 188 a 190 della legge 160/2019».

Cumulabilità

Infine la norma prevede che il credito d’imposta non concorra alla formazione del reddito nonché della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Si ricorda che, qualora ne sussistano i requisiti, fino al 31 dicembre 2020 è possibile usufruire del credito di imposta per investimenti nel mezzogiorno fino al 45% della spesa sostenuta. Il cumulo delle due agevolazioni (mezzogiorno + nuovo credito investimenti) unitamente alla non imponibilità ai fini Ires e Irap permette di recuperare il 100% dell’investimento nel periodo massimo di 6 anni.

1Aiuti di stato di piccola entità ottenuti da una impresa che non può superare, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro. In allegato un elenco esemplificativo e non esaustivo degli interventi in de minimis.