18 Mag Nuove scadenze dei versamenti fiscali, a seguito delle novità introdotte dal D.L. 34/2020
Circolare N. 17/2020
Si riportano, di seguito, le nuove scadenze dei versamenti fiscali, a seguito delle novità introdotte dal D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”)
Versamento entro il 16 settembre 2020 di:
- Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euro) con scadenza dal 8.3.2020 al 31.3.2020;
- Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese operanti in particolari settori danneggiati dalla crisi) con scadenza dal 2.3.2020 al 31.5.2020;
- Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, IVA, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese che hanno subito una riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile superiore al 33%) con scadenza dal 1.4.2020 al 31.5.2020;
- Avvisi bonari e rate avvisi con scadenza dal 08.03.2020 al 31.5.2020;
È possibile beneficiare del versamento rateale, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 e con scadenza mensile entro il 16.
Versamento entro il 30 settembre 2020 di:
- Cartelle di pagamento e altro atto affidato all’Agenzia della Riscossione con scadenza dal 8.3.2020 al 31.8.2020;
Il versamento delle rate sospese deve avvenire in un’unica soluzione entro il 30.9.2020.
Versamento entro il 10 dicembre 2020 di:
- Rottamazione ter e Saldo e stralcio per tutti i versamenti del 2020.
Il debitore deve effettuare l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020. Per il pagamento entro 10 dicembre, non sono quindi previsti i cinque giorni di tolleranza entro i quali è comunque ammesso il versamento senza che ciò comporti la decadenza dai benefici.
Giova tra l’altro precisare che:
- per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste);
- per i contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, è possibile chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.