Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

Circolare n.7/2020

Oggetto: Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

Il DPCM 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, adotta le seguenti misure:

  • Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato;
  • Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di attuazione il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile, di incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti nonché degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, di sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione, di assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, di adozione di strumenti di protezione individuale, incentivazione le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; non è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • Le attività produttive che sono escluse dall’elenco allegato possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali che erogano servizi di pubblica utilità, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
  • Resta ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
  • È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

 

Le imprese le cui attività sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Le comunicazioni relative alla prosecuzione delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei settori di cui all’allegato, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge n. 146/1990, dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica certificata gabinetto.prefsa@pec.interno.it (Salerno) dal legale rappresentante della azienda interessata, indicando nell’oggetto “DPCM 22 marzo 2020 — Comunicazione attività”, complete delle seguenti informazioni:

  • sede dello stabilimento;
  • tipologia di attività;
  • imprese e amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite.

 

Analoga comunicazione dovrà essere presentata anche dai legali rappresentanti degli impianti a ciclo produttivo continuo presenti in provincia, indicando il grave pregiudizio o il pericolo di incidenti derivanti dall’interruzione dell’attività. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’attività dovrà essere presentata, invece, dai legali rappresentanti delle attività dell’industria dell’aerospazio e delle difesa, nonché delle altre attività aventi rilevanza strategica nazionale.

La Prefettura di Salerno è competente solo per le attività produttive ubicate sul territorio della Provincia di Salerno.

Per le attività già espressamente autorizzate dall’art. 1, lett. a) del DPCM non è necessario compiere nessun adempimento formale.

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