25 Mag Crediti d’imposta per gli investimenti in R&S
Circolare n.19/2020
Oggetto: Crediti d’imposta per gli investimenti in R&S, l’innovazione tecnologica e il design e ideazione estetica per specifici settori.
Soggetti interessati ed esclusi
Possono avere i crediti le imprese:
- residenti nello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- indipendentemente da forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale di calcolo del reddito d’impresa;
- rispettose delle normative sulla sicurezza sul lavoro applicabili in ogni settore e al corretto adempimento dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.
Sono escluse le imprese:
- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal Rd 267/42 dal codice di cui al Dlgs 14/19 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Dlgs 231/01.
Ambito temporale
Periodo d’imposta dopo quello in corso al 31 dicembre 2019 (esercizio 2020 per soggetti solari)
Misura del credito d’imposta
R&S: 12% fino a 3 milioni di euro;
Innovazione tecnologica: 6% fino a 1,5 milioni;
Innovazione digitale 4.0: 10% fino a 1,5 milioni
Design e ideazione estetica: 6% fino a 1,5 milioni
Definizioni attività ammissibili
Con il decreto attuativo, il Mise ha dettato i criteri per la corretta applicazione e definizione di:
- ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’Ocse (articolo 2). Assumono rilevanza le attività di R&S che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa.
- innovazione tecnologica di prodotto o processo di produzione nuovo o significativamente migliorato, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’Ocse (articolo 3).
- innovazione digitale 4.0 per la maggiorazione del 150% (articolo 5 del Dm) con più numerosi obiettivi di innovazione digitale Inoltre, si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare così come declinati nella comunicazione della Commissione Ue 98/2020;
- design e ideazione estetica anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi dal tessile e della moda, del calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica. L’articolo 4 del Dm individua le attività che abbiano ad oggetto innovazioni legate in via generale all’aspetto esterno o estetico dei prodotti o comunque non legate a elementi funzionali o tecnologici dei prodotti.
Spese ammissibili
Devono rispettare regole generali di effettività, pertinenza, congruità e di imputazione temporale con riferimento all’articolo 109, commi 1 e 2 Tuir. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile dell’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (comma 204 e articolo 6 del Dm).
Inoltre, l’articolo 6 del Dm evidenzia le regole per la determinazione delle spese del personale, delle quote di ammortamento, dei canoni di leasing e dei costi degli amministratori.
Relazione tecnica
Le imprese beneficiarie del credito dovranno predisporre una Relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta, in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.
Utilizzo del credito d’imposta
In compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/97, con utilizzo in tre rate annuali, a decorrere dal periodo d’imposta dopo a quello in cui i costi agevolabili sono stati sostenuti, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dalla norma. Non si applicano i limiti annuali di 700mila euro (elevato a 1 milione di euro per il 2020) e 250mila euro.
Trattamento Ires e Irap
Non concorre alla formazione del reddito Ires e Irap
Cumulabilità del credito
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Controlli da parte delle Entrate
L’Agenzia effettua i controlli per la verifica delle condizioni di spettanza del credito d’imposta in base:
- all’apposita certificazione della documentazione contabile
- alla relazione tecnica
- all’ulteriore documentazione fornita dall’impresa.
I chiarimenti del Mise
Il Mise ha chiarito sul proprio sito che la comunicazione «è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Mise delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
Essa, pertanto, non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti.
Coerentemente con le evidenziate finalità, si precisa che la comunicazione andrà inviata a consuntivo, vale a dire successivamente alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili alle discipline agevolative.
Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della suddetta comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale di prossima emanazione».