14 Lug Agevolazioni fiscali – Bonus aggregazioni
Circolare N. 26/2020
Oggetto: Agevolazioni fiscali – Bonus aggregazioni
Per le società di capitali risultanti dalle operazioni di scissione, fusione e conferimento realizzate dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2022, si considera riconosciuto ai fini fiscali, il valore dell’avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell’imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio per un valore non eccedente 5 milioni di euro.
Possono accedere al bonus aggregazioni, le imprese:
- operative da almeno due anni;
- che non facciano parte dello stesso gruppo societario;
- che non siano legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20%;
- che non siano controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c.;
Il bonus aggregazioni si sostanzia nel riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro, del valore di avviamento e di quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto della imputazione in bilancio – secondo corretti principi contabili – del disavanzo da concambio.
Sono esclusi dal riconoscimento fiscale il disavanzo da concambio imputato ai beni del magazzino e/o alle partecipazioni.
Si realizza la decadenza dall’agevolazione qualora la società risultante dall’aggregazione effettui ulteriori operazioni straordinarie ovvero ceda i beni iscritti o rivalutati nei primi quattro periodi di imposta dall’effettuazione dell’operazione straordinaria, fatta salva la possibilità di presentare interpello ai sensi dell’art. 11, comma 2, legge n. 212/2000.