Bonus vacanze

Bonus vacanze

Circolare N. 22/2020

Oggetto: Bonus vacanze

L’art. 176 del decreto “Rilancio” ha previsto un credito da utilizzare, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed&breakfast.

Il credito è riconosciuto per i nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, e per un importo nella misura massima:

  • di 500 euro per i nuclei familiari composti da almeno tre persone;
  • di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
  • di 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona.

Il credito è utilizzabile da un solo componente del nucleo familiare e spetta a condizione che le spese siano sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore, che il totale del corrispettivo sia documentato con fattura o documento commerciale o con scontrino/ricevuta fiscale con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

Il pagamento del servizio sia corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici ad esempio Booking o Airbnb (diversi da agenzie di viaggio e tour operator).

Il credito è utilizzabile esclusivamente nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

La richiesta di accesso all’agevolazione è effettuata, a decorrere dal 1° luglio 2020, da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare in possesso dell’identità SPID o della Carta di identità elettronica (CIE), accedendo all’applicazione per dispositivi mobili denominata IO, che verifica la sussistenza dei requisiti e comunica al richiedente l’esito del riscontro.

L’applicazione genera, inoltre, un codice univoco ed un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto presso la struttura turistica.

In alternativa all’utilizzo in compensazione da parte dell’operatore turistico, il credito d’imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari, comunicando la cessione attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

I cessionari utilizzano il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la medesima piattaforma.

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