15 Apr Credito di imposta pubblicità 2020
Circolare N. 4/2020
Oggetto: credito di imposta pubblicità 2020
A decorrere dal 1° al 31 marzo 2020 è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito di imposta pubblicità 2020. Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali. Il bonus, sotto forma di credito di imposta, è pari al 75% delle spese per investimenti pubblicitari incrementali. Sono agevolabili le spese sostenute per campagne pubblicitarie:
- effettuate sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione;
- effettuate su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione.
Non sono agevolabili le spese di grafica pubblicitaria su cartelloni, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online e similari.
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente. È preclusa pertanto la possibilità d’accesso al credito d’imposta nel caso di investimenti pubblicitari pari a zero nell’anno precedente a quello in cui si richiedere l’agevolazione.
Esempio:
- Spesa sostenuta nel 2019 per € 4.000, spesa sostenuta nel 2020 per € 7.000;
- Incremento di spesa nel 2020 rispetto al 2019: € 3.000
- Credito di imposta maturato: 3.000 * 75% = 2.250.
A fronte di un incremento di spese in campagne pubblicitarie nel 2020 per € 3.000 rispetto al 2019, il credito di imposta massimo maturabile è pari ad € 2.250.
Per gli investimenti effettuati nel 2020 le istanze per l’accesso al credito d’imposta sono due. La prima, da
presentare dal 1° al 31 marzo 2020, per “prenotare” l’agevolazione in funzione delle spese sostenute.
Successivamente, dal 1° al 31 gennaio 2021, si dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva, appositamente attestata da soggetti abilitati (revisori legali, dottori commercialisti), con cui si dichiara che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta inviata (dal 1° al 31 marzo 2020), sono stati effettivamente realizzati nell’anno 2020. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili verrà effettuata una ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che hanno presentato la comunicazione telematica.
Il credito può essere utilizzato solo in compensazione e la presentazione della domanda può essere effettuata soltanto mediante i servizi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. L’agevolazione è concessa in base al regime “de minimis”1e quindi nel limite di spesa di € 200.000 per triennio.
Il credito concorre alla formazione della base imponibile IRPEF, IRES e IRAP.
1Aiuti di stato di piccola entità ottenuti da una impresa che non può superare, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro. In allegato un elenco esemplificativo e non esaustivo degli interventi in de minimis.