13 Mag Emergenza Covid-19 – Anticipazione delle misure economiche e fiscali dei Decreti di Aprile.
Circolare N. 12/2020
Oggetto: Emergenza Covid-19 – Anticipazione delle misure economiche e fiscali dei Decreti di Aprile.
In attesa che il testo venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si invia una prima nota di commento al DL Liquidità varato ieri dal Governo che prevede, tra le altre, misure rafforzate per l’accesso al credito, il rinvio di alcuni adempimenti e l’introduzione di agevolazioni fiscali per le imprese.
Più in dettaglio, il decreto ha 4 principali finalità, evidenziate di seguito.
A. Misure di sostegno alla liquidità delle imprese
A.1) Fondo di Garanzia per le PMI
Viene rafforzato l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI. In sintesi, si prevede che fino al 31 dicembre 2020 la garanzia del Fondo è concessa: a titolo gratuito; fino a 5 milioni di importo massimo garantito; a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
Dovrebbero essere previste le seguenti percentuali di copertura:
- 100% senza valutazione da parte del Fondo per nuovi finanziamenti fino a 25mila euro concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. Le operazioni sono realizzate a un tasso cappato;
- 90% per tutte le altre operazioni (escluse quelle indicate al punto successivo), senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo. Per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e di importo fino al 25% del fatturato si può arrivare al 100% con la copertura dei confidi. Possono essere garantite, a determinate condizioni, anche le imprese con esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” e quelle ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato.
- 80% di copertura per i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere.
Ulteriori disposizioni dovrebbero riguardare:
- la possibilità di garantire operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi e, comunque, dopo il 31 gennaio 2020;
- il rafforzamento dell’intervento del Fondo a garanzia di portafogli di finanziamenti;
- l’abrogazione della cosiddetta “lettera R”.
È in corso il confronto con la Commissione UE per la notifica di tali misure nell’ambito del Temporary Framework sugli aiuti di Stato. Per l’effettiva messa in funzione del complesso delle misure sopra elencate, occorrerà attendere l’autorizzazione della Commissione. Quest’ultima si è comunque impegnata a rispondere con la massima tempestività in relazione alle nuove misure notificate dagli Stati membri per far fronte all’emergenza: sta rispondendo nel giro di 48 ore.
A.2) Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese – Garanzia Sace a copertura di finanziamenti bancari.
Si prevede la concessione di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari alle imprese di grandi dimensioni e anche di PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, qualora abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI.
L’impegno finanziario di SACE non dovrà superare i 200 miliardi di euro, di cui 30 destinati alle PMI.
La garanzia può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 alle seguenti condizioni (in linea con quelle definite dal paragrafo 3.2. del Temporary Framework della Commissione sugli aiuti di Stato alle imprese colpite dall’emergenza):
- i finanziamenti garantiti devono avere durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento. Il limite di 6 anni è un vincolo derivante dal Temporary Framework.
Rimane l’esigenza di disporre di strumenti con un orizzonte temporale di restituzione più esteso, fino a 30 anni:
- l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e non aveva esposizioni deteriorate nei confronti della banca finanziatrice a febbraio 2020;
- l’importo del finanziamento garantito non è superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019.
È previsto poi che le imprese beneficiarie della garanzia assumano l’impegno di non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Confindustria ha segnalato come queste disposizioni meritino di essere attentamente valutate. In particolare, la seconda rischia di minare l’efficacia dell’intervento.
A.3) Misure per il sostegno all’export e agli investimenti delle imprese
Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, il Decreto introduce, con l’articolo 2, alcune modifiche all’articolo 6 del DL 269/2003 che disciplina il funzionamento dell’intervento di SACE.
Si introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE, per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell’Unione europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export. L’obiettivo annunciato dal Governo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale, che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.
B. Interventi di carattere fiscale
B.1) Versamenti tributari e contributivi
Versamenti ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato, IVA e Contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL:
- i soggetti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, non effettuano tali versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, qualora abbiano registrato una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. Per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro, la flessione dei ricavi deve essere pari almeno al 50%.
I tributi sospesi, potranno essere versati entro giugno 2020 in una unica soluzione, o in 5 rate a partire dal medesimo mese, senza applicazione di interessi e sanzioni.
Per le imprese operanti nei cd. settori maggiormente colpiti, ove più favorevoli, restano in vigore con riguardo ai versamenti del mese di aprile le disposizioni recate dal decreto Cura Italia (art. 61, DL n. 18/2020).
L’intervento mira a mitigare le criticità riscontrate con il precedente provvedimento che, fatta eccezione per le imprese operanti in settori c.d. maggiormente colpiti, aveva sospeso i versamenti di tributi e contributi solo alle imprese con ricavi inferiori a 2 milioni di euro.
Ritenute su redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari:
- tali soggetti, a condizione che abbiano ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto legge, non subiranno le ritenute sui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020);
- Acconti IRES e IRAP: si stabilisce la non applicazione delle sanzioni e degli interessi per insufficiente versamento, a condizione, però, che lo scostamento dell’importo versato rispetto a quello dovuto non superi il 20%;
- Rimessione in termini per i versamenti: si considerano regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 dall’art. 60 del Dl n. 18/2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020.
B.2) Semplificazioni e agevolazioni fiscali
- Consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020: è posticipato dal 30 marzo al 30 aprile il termine per la consegna delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
- Ritenute in materia di appalti e forniture: i certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale per la disapplicazione della disciplina recata dall’art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997 emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio conserveranno la loro validità fino al mese di giugno 2020.
- Benefici prima casa: al fine di non far decadere dal beneficio “prima casa” i soggetti potenzialmente interessati, si dispone la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i quali torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.
- IVA cessioni di farmaci: le cessioni di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole non vengono assoggettate ad IVA né alle imposte sui redditi, venendo equiparate, ai fini IVA, alla loro distruzione; mentre ai fini delle imposte sui redditi, si esclude la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi;
- Credito d’imposta per le spese di sanificazione: la disciplina introdotta dal decreto-legge Cura Italia viene estesa anche alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), alle spese per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi), nonché le spese per i detergenti mani e i disinfettanti. L’ammontare del credito di imposta, si ricorda, è pari al 50% delle spese sostenute fino al 31.12.2020 e non può superare l’importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
C. Garanzia della continuità aziendale
C.1) Diritto societario
- Riduzione del capitale: dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non operano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento), né tantomeno la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale;
- Principi di redazione del bilancio: nella redazione dei bilanci di esercizio in corso nel 2020, è possibile operare una valutazione delle voci di bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza, cioè al 23 febbraio 2020.
- Finanziamenti alle società: dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, non opera il meccanismo di posterogazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Ciò al fine di non disincentivare un maggior coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento, sebbene a titolo di capitale di credito e non di rischio.
C.2) Diritto concorsuale
In questo ambito, le misure intervengono in materia di:
- concordato preventivo e accordi di ristrutturazione;
- istanze per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.
In materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione, al fine di salvaguardare quelle procedure aventi concrete possibilità di successo prima della crisi epidemica, le misure:
- prorogano ex lege di sei mesi i termini per l’esecuzione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, che scadono tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 (con ciò determinando un riscadenzamento dei connessi obblighi di pagamento);
- in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, permettono al debitore di presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, la richiesta di un nuovo termine – non superiore a 90 giorni – finalizzato alla presentazione di nuovi piano e proposta concordataria o di un nuovo accordo di ristrutturazione;
- sanciscono l’improcedibilità delle richieste e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020.
D. Golden Power e partecipazioni rilevanti
Le misure in tema di poteri speciali hanno l’obiettivo di ampliare le prerogative del Governo, estendendo l’ambito applicativo dei Golden Power a tutti i settori ritenuti di rilevanza strategica dalla disciplina europee sullo screening degli investimenti esteri diretti e anche a investimenti effettuati da soggetti appartenenti all’Unione europea.
I predetti poteri speciali si articolano nel potere di:
- veto in caso di delibere, atti od operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi strategici o il cambiamento della loro destinazione;
- subordinare l’efficacia dell’acquisto all’assunzione, da parte dell’acquirente, di impegni diretti, ovvero nel potere di opporsi per le ipotesi di acquisto di una partecipazione di controllo da parte di un soggetto extra-UE in una società che detiene attivi strategici;
Deve essere ancora adottato il DPCM per l’individuazione degli asset strategici nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento sullo screening degli IDE, che sono:
- infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l’archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture;
- tecnologie critiche e prodotti a duplice uso secondo normativa UE, tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell’energia – quantistica e nucleare – nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
- sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;
- accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni;
- libertà e pluralismo dei media.
Nelle more dell’adozione di tale DPCM, con il decreto-legge n. 105/2019, è stata prevista l’applicazione dei poteri speciali agli acquisti di partecipazioni in società con asset nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del citato Regolamento, che determinano acquisizione del controllo e insediamento stabile.