10 Mag Emergenza Covid 19 Credito imposta canoni locazione locali commerciali
Circolare n.10/2020
Oggetto: credito d’imposta nella misura del 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Il Decreto “Cura Italia” ha introdotto un credito di imposta, nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
L’agevolazione è riconosciuta ai soli soggetti esercenti attività d’impresa.
Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020:
- Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (ateco: 47.2);
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, l’illuminazione;
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- Farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;Commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato per tv,
- corrispondenza, radio, e telefono;
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, altre lavanderie e tintorie;
- Servizi di pompe funebri e attività connesse.
Il credito di imposta è utilizzabile, a decorrere dal 25 marzo 2020, esclusivamente in compensazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con il seguente codice tributo (risoluzione Ade 13/E 2020):
- 6914 denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”;
-
2020 l’anno di riferimento.