11 Mag Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario
Circolare n.11/2020
Oggetto: Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario – Art. 49 Decreto Cura Italia – Fondo centrale di garanzia PMI.
Al fine di sostenere interventi mirati alla concessione di credito al sistema imprenditoriale italiano gravemente danneggiato dall’emergenza sanitaria COVID-19, il Decreto “Cura Italia” ha introdotto misure speciali, in deroga alla vigente normativa, per il rafforzamento dell’intervento del Fondo di garanzia per le PMI.
In particolare, i provvedimenti disposti si rivolgono a tutte le PMI con numero di dipendenti fino a 499, con sede sull’intero territorio nazionale e per un periodo di 9 mesi. La garanzia è concessa a titolo gratuito e non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie.
Le misure:
- l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
- per gli interventi di garanzia diretta, la copertura è pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
- per gli interventi di riassicurazione la copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino l’80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;
- sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;
- sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà”.