12 Gen Presupposti per l’accesso e l’utilizzo del Credito d’imposta
Circolare N. 1/2021
Oggetto: Presupposti per l’accesso e l’utilizzo del Credito d’imposta beni strumentali nuovi – legge 160 del 27 dicembre 2019 e ss modif.
1. Data realizzazione investimento
- Gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020 sono soggetti alla disciplina contentua nella legge di Bilancio 2020;
- Gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 sono soggetti alle norme dettate dalla legge di Bilancio 2021;
- Ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, si applicano le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del Tuir, ai sensi del quale:
- per i beni acquisiti sulla base di un contratto di acquisto, vale la data della consegna o spedizione del bene, ovvero, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
- per i beni acquisiti mediante contratto di leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario;
2. Ambito soggettivo
- Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese indipendetemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dalle regole fiscali di determinazione del reddito adottate;
- Per gli investimenti in beni ordinari non 4.0, sono ammessi anche gli esercenti arti e professioni;
- La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
3. Misura del credito d’imposta
- Beni materiali 4.0 (Allegato A – legge di Bilancio 2017)
Acquisti fino al 15 novembre 2020 (legge di Bilancio 2020):
- 40% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo per investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino a euro 10 milioni;
Acquisti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (legge di Bilancio 2021):
- 50% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
Acquisti fino al 15 novembre 2020 (legge di Bilancio 2020):
- 30% del costo per investimenti superiori a 2,5 milioni e fini a 10 milioni di euro;
- 10% del costo per investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni;
– Beni immateriali 4.0 (Allegato B – legge di Bilancio 2017)
Acquisti fino al 15 novembre 2020 (legge di Bilancio 2020):
- 15% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 700.000;
Acquisti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (legge di Bilancio 2021):
- 320% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
– Beni “generici”
Acquisti fino al 15 novembre 2020 (legge di Bilancio 2020) – solo beni materiali:
- 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
Acquisti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (legge di Bilancio 2021) – beni materiali e immateriali:
- 10% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali;
- 15% per investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile, sempre nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali, a 1 milione di euro per i beni immateriali;
4. Periodo di fruizione
Acquisti fino al 15 novembre 2020 (legge di Bilancio 2020):
- Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni 4.0;
- La compensazione deve avvenire in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per i beni immateriali 4.0;
Acquisti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (legge di Bilancio 2021):
- Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni 4.0;
- La compensazione deve avvenire in 3 quote annuali di pari importo;
I soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro possono utilizzare il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali “generici” in un’unica quota annuale.
5. Obblighi documentali
È necessario conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine, le fatture e gli altri documenti realitivi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento della norma di riferimento.
Nel caso di investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0 di importo superiore a euro 300.000, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o un perito industriale.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale della perizia o dell’attestato può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa.
6. Comunicazione al Mise (avvertenza del 29 dicembre 2020 Mise)
Le imprese che si avvalgono di tale credito d’imposta devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico.
Tale comunicazione è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Ministero delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative; in tal senso, è previsto che l’invio della comunicazione avvenga da parte delle imprese su base volontaria e in ottica collaborativa.
Si ribadisce che sia il diritto all’applicazione delle discipline agevolative e sia l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono in alcun modo subordinati al suddetto invio.
7. Aggiornamenti
È in corso di predisposizione l’apposito decreto direttoriale per le modalità di invio della comunicazione al Mise e di compensazione del credito (istituzione del codice tributo).
Si specifica che alcuni propongono di utilizzare il codice tributo “6856” previsto per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, art. 18, D.L. 24 giugno 2014, n. 91. In via prudenziale, consigliamo di attendere il decreto direttoriale che istituisce il codice tributo specifico da utilizzare.