17 Mag Principali novità previste dal D.L. Rilancio (parte 2)
Circolare N.16/2020 parte 2
Oggetto: principali novità previste dal D.L. Rilancio (parte 2)
Art. 126
Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi
Sospensione dei versamenti in autoliquidazione delle ritenute alla fonte e delle addizionali regionali e comunali in qualità di sostituto di imposta, dei versamenti dei contributi previdenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria e dell’IVA, dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, i quali:
- hanno ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e si è verificata una diminuzione dei ricavi dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;
- hanno ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro e si è verificata una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;
- hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019;
- hanno sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza a prescindere dal volume di affari, e hanno subito una riduzione di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.
I predetti versamenti sono posticipati al 16 settembre 2020 (in luogo della precedente proroga del 30 giugno), senza interessi e sanzioni, rateizzabili fino a un massimo di 4 rate mensili.
Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute dell’acconto di a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo della precedente proroga del 31 luglio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Art. 127
Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Sospensione dei versamenti in scadenza tra il 2/3/2020 e il 30/04/2020 per:
- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e Turismo, i tour operator.
I versamenti sospesi vanno eseguiti entro il 16 settembre 2020 (in luogo della precedente proroga del 31/5/2020) in un’unica soluzione o con un massimo di 4 rate mensili di pari importo.
Art. 135
Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato
Sospensione dal giorno 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 del termine per il computo delle sanzioni da irrogare per il tardivo versamento totale o parziale del contributo unificato.
La partecipazione alle udienze tributarie può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell’ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all’aula di udienza.
Art. 137
Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
Riproposta la norma che consente di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, sia agricoli sia edificabili, pagando un’imposta sostitutiva dell’11% sul maggiore valore attribuito a seguito di apposita perizia giurata. L’opportunità, questa volta, riguarda i beni posseduti al 1° luglio 2020. L’imposta deve essere pagata entro il 30 settembre 2020.
Art. 140
Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
Prorogata fino al 1° gennaio 2021 la “moratoria” delle sanzioni per gli esercenti con volume d’affari 2018 non superiore a 400mila euro che, entro il 1° luglio 2020. Tali soggetti, pertanto, per i corrispettivi incassati fino al prossimo 31 dicembre, potranno continuare a inviare i dati con cadenza mensile. Slitta al 1° gennaio 2021 anche il termine a partire dal quale i registratori telematici utilizzati dagli esercenti del settore sanitario (farmacie, parafarmacie, ottici eccetera) dovranno essere adeguati per consentire la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.
il termine a partire dal quale i registratori telematici utilizzati dagli esercenti del settore sanitario (farmacie, parafarmacie, ottici eccetera) dovranno essere adeguati per consentire la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.
Art. 141
Lotteria dei corrispettivi
È differito di sei mesi, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, l’avvio della “lotteria dei corrispettivi”.
Art. 144
Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
Rinviato al 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento degli “avvisi bonari”, ossia delle somme chieste con le comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni, in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Si potrà versare in un’unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 settembre.
Art. 145
Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo
Sospesa, per tutto il 2020, l’applicazione della norma secondo la quale, in caso di rimborsi fiscali, gli uffici devono avviare la procedura per la compensazione preventiva con eventuali debiti iscritti a ruolo.
Art. 147
Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24
Innalzato da 700mila euro a 1 milione di euro, con decorrenza dal 2020, il limite massimo per ciascun anno solare dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (articolo 34, comma 1, legge 388/2000).
Art. 149
Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta
Prorogati i termini di versamento, in scadenza nel periodo dal 9 marzo al 31 maggio 2020, delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero di crediti di imposta e avvisi di liquidazione cui non è applicabile la riduzione delle sanzioni. Le stesse andranno versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo a partire da quella stessa data.
Art. 152
Sospensione pignoramenti dell’Agente della Riscossione su pensioni e stipendi
Sospensione dei pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dai soggetti riscossori delle entrate degli enti locali iscritti nell’apposito albo, aventi ad oggetto stipendi, pensioni e altre indennità assimilate. Dal 1° settembre 2020 le trattenute riprenderanno secondo le modalità ordinarie.
Art. 154
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione:
- fino al 31 agosto 2020 è bloccata la notifica di atti di accertamento e cartelle;
- I pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione dal giorno 8 marzo e 31 maggio 2020 dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020;
- per i piani di dilazione in essere all’8 marzo e i provvedimenti di accoglimento emessi per le richieste presentate fino al 31 agosto 2020, si decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, anziché cinque;
- il versamento di tutte le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 potrà essere effettuato entro il 10 dicembre 2020, senza applicazione, però, della “tolleranza” di cinque giorni (articolo 3, comma 14-bis, Dl 119/2018)
- relativamente agli stessi istituti, è possibile ottenere una nuova dilazione del pagamento anche se, al 31 dicembre 2019, la definizione è divenuta inefficace per mancato versamento di quanto dovuto.
Art. 157
Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
Spostati i termini di notifica di atti nei confronti dei contribuenti:
- atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione, rettifica, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, saranno notificati nel 2021 (l’emissione dovrà in ogni caso avvenire entro il 2020);
- è ugualmente posticipato al 2021 l’invio di comunicazioni e la notifica di atti (comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni, inviti all’adempimento, atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, atti di accertamento delle tasse automobilistiche per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari), comunque elaborati o emessi entro il 2020;
- per atti e comunicazioni “ritardati” non saranno dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto o di consegna della comunicazione;
- è prorogato di un anno il termine di decadenza per notificare le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nel 2018 (somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione), alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017 (somme dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Tuir), alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018 (somme dovute a seguito dell’attività di controllo formale).
Art. 176
Tax credit vacanze
Istituito, per l’anno 2020, un bonus a favore dei nuclei familiari con reddito Isee non superiore a 40 mila euro, per il pagamento dei servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismo e bed & breakfast. L’incentivo è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre, da un solo componente per nucleo familiare ed è pari a 500 euro; l’importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone, a 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola struttura e documentate da fattura elettronica o documento commerciale, in cui va indicato il codice fiscale di chi intende fruire del credito; il pagamento deve avvenire senza l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Il beneficio è fruibile, per l’80%, sotto forma di sconto sul corrispettivo praticato dal fornitore dei servizi (che poi lo recupera come credito d’imposta utilizzabile in compensazione o cedendolo a terzi, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari), e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi. È prevista l’emanazione di un provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Art. 177
Esenzioni dall’imposta municipale propria – Imu per il settore turistico
Abolito il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria, in scadenza il 16 giugno 2020, dovuta per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2 (fondamentalmente, alberghi e pensioni) e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività che vi si svolgono. L’esenzione spetta anche per gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e per gli immobili degli stabilimenti termali.
Art. 181
Sostegno delle imprese di pubblico esercizio
Niente Tosap e Cosap dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 sull’occupazione di spazi e aree pubbliche utilizzate dagli esercizi per garantire le regole del distanziamento sociale richiesto dall’emergenza epidemiologica.
Art. 186
Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari
Incrementato ulteriormente il “bonus pubblicità” spettante alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. La misura del credito d’imposta è ora innalzata dal 30 al 50% del valore degli investimenti effettuati.
Art. 244
Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno
Per gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d’imposta, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese ed al 45% per le piccole imprese.