Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Circolare N. 19/2020

Oggetto: Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Credito di imposta per aumenti di capitale a pagamento

Il D.L. Rilancio ha previsto un incentivo agli aumenti di capitale delle società di capitali, aventi sede legale in Italia, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, che:

  • presentino un ammontare di ricavi relativo al periodo d’imposta 2019 superiore a cinque milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro;
  • abbiano subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in misura non inferiore al 33%;
  • abbiano deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del D.L. Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato;
  • alla data del 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà;
  • si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
  • si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  • non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 D.Lgs. 159/2011 (Antimafia);
  • nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme tributarie e nei casi in cui siano state applicate pene accessorie.

 

I soci che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell’aumento del capitale sociale a pagamento, spetta un credito d’imposta pari al 20% per un investimento massimo di euro 2.000.000 (credito massimo € 400.000). La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

Sono escluse le società holding, gli intermediari finanziari, i confidi e quelle che esercitano attività assicurative.

La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

L’agevolazione spetta all’investitore che riceve una certificazione dalla società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell’importo complessivo agevolabile. Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Al momento non è chiara la sorte di precedenti versamenti effettuati come finanziamento soci.

Credito di imposta per le perdite del bilancio 2020

Alle predette società ed alle predette condizioni, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.

Esempio

  • Aumento di capitale di 1,2 milioni;
  • Capitale sociale (compreso l’aumento) di 2 milioni;
  • Riserve totali di 800mila;

Perdita d’esercizio di 700 mila.
Il 10% del patrimonio netto (al lordo della perdita), pari a 280mila euro;

La perdita eccedente il 10% del patrimonio è (700.000 – 280.000) = 420.000.

L’incentivo è il minore tra: (1.200.000 x 30%) = 360.000 e (420.000 x 50%) = 210.000, cioè quest’ultimo.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

Cumulo delle agevolazioni

I predetti benefici sono cumulabili fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, per un importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società l’ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

La società deve presentare una dichiarazione sostitutiva con cui il legale rappresentante attesta che il beneficio derivante dalla somma delle predette non supera gli importi sopra indicati.

L’efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.