Riduzione di 2 anni termini di accertamento – tracciabilità flussi finanziari

Riduzione di 2 anni termini di accertamento – tracciabilità flussi finanziari

Circolare N. 25/2020

Oggetto: Riduzione di 2 anni termini di accertamento – tracciabilità flussi finanziari

Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore un nuovo regime premiale avente, quale beneficio, la riduzione per i contribuenti dei termini di accertamento delle imposte di due anni. Ciò a condizione che il contribuente sia in grado di assicurare all’Agenzia delle Entrate la massima tracciabilità di tutte le operazioni di incasso e pagamento.

Ambito applicativo del regime premiale

L’art. 3, D.Lgs. n. 127/2015, recante “incentivi per la tracciabilità dei pagamenti”, è stato completamente sostituito dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 909, legge n. 205/2017), con effetto dal 1° gennaio 2019.
Secondo la nuova disposizione, se i contribuenti assicureranno la tracciabilità delle operazioni, il Fisco avrà minore tempo a disposizione per l’espletamento dell’attività di accertamento. Gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione delle dichiarazioni fiscali.

L’applicazione della disposizione, quindi il regime premiale, richiede – oltre all’osservanza del limite di 500 euro – anche l’emissione delle fatture esclusivamente in formato elettronico.
Occorre precisare che questa agevolazione, per i commercianti al minuto, nella sua nuova versione, decorre dal 1° gennaio 2020; nel periodo d’imposta 2019 (quindi per il modello Redditi 2020), i commercianti al minuto non potevano usufruire di questa agevolazione, a meno di optare volontariamente per la trasmissione telematica dei corrispettivi: dal 2020 questa limitazione è divenuta superflua essendo divenuta obbligatoria la trasmissione telematica dei corrispettivi adempimento.

I termini abbreviati interessano i soli redditi di impresa e di lavoro autonomo e non le altre tipologie di reddito.
Assume, inoltre, particolare rilievo la comunicazione nella dichiarazione dei redditi dell’esistenza dei presupposti per fruire del beneficio, la cui mancanza determina l’inefficacia della riduzione dei termini di accertamento. Con precisione la casella si troverà al rigo:

  • RS136 del modello Redditi PF (per le persone fisiche)
  • RS136 del modello Reddito SP (per le società di persone)
  • RS269 del modello Redditi SC (per le società di capitali)
  • RS269 del modello Redditi ENC (per gli enti non commerciali)

In buona sostanza, l’omessa comunicazione nella dichiarazione dei redditi, determina la decadenza dal regime premiale in rassegna.

Il limite di 500 euro

Analogamente alla mancata comunicazione, da effettuarsi all’interno della dichiarazione dei redditi, circa la volontà di applicare il regime premiale, l’effettuazione, anche di un solo pagamento in contanti, oltre la soglia di 500 euro, determina la decadenza dai benefici fiscali.
La disposizione non disciplina espressamente i pagamenti frazionati ma presumibilmente, se il frazionamento è effettuato al solo scopo di “eludere” l’applicazione della soglia massima di 500 euro, la decadenza dai benefici si verificherà in ogni caso.

Il frazionamento del pagamento di una fattura di acquisto della merce risponde ad una prassi consolidata nell’ambito delle operazioni commerciali e se il pagamento delle singole rate non supera la soglia di 500 euro il regime premiale sarà applicabile.
La medesima soluzione non può valere, evidentemente, per le spese di ristorazione il cui pagamento frazionato è inusuale e per questo è un indice presuntivo in grado di dimostrare la finalità elusiva del frazionamento del pagamento. In tal caso l’Agenzia delle Entrate potrebbe disconoscere la riduzione dei termini di accertamento.

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