17 Lug Tax credit sanificazione
Circolare N. 28/2020
Oggetto: Tax credit sanificazione
Il D.L. 34/2020 riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 € per ciascun beneficiario (per una spesa 100.000 €), nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Sono agevolabili le spese:
- per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (comma 2, lettera a));
- prodotti detergenti e disinfettanti (comma 2, lettera b));
- dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera d));
- dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera e)).
Le spese di sanificazione appaltate a terzi soggetti devono possedere apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.
In alternativa è possibile, in presenza di specifiche competenze, eseguire la sanificazione in economia. In questo caso, la spesa agevolabile – oltre al costo dei prodotti impiegati – può essere il costo del lavoro del soggetto impegnato in tale attività.
Per l’accesso al bonus è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate, fra il 20 luglio e il 7 settembre, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e quello che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020.
Il credito d’imposta può essere utilizzato:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- finanziamento agevolato nella misura massima del 40% dell’investimento;
- in compensazione su F24.
Il credito d’imposta può essere ceduto e la cessione è esercitabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021.
È possibile procedere alla compilazione delle domande a partire dal 15/07/2020. L’Invio della domanda di accesso alle agevolazioni, compilata on line, deve avvenire pena l’invalidità, a partire dal giorno 05/08/2020.